IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il Decreto Legislativo 8/8/1991, n. 257, con il quale si da' attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio del 26/1/1982 in tema di formazione dei medici specialisti; Visto il decreto del MURST 11/5/95, pubblicato in G.U. n. 167 del 19/7/95, con il quale sono aggiunti, all'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella 1, annessa al regio decreto 30/9/1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, alcuni diplomi di specializzazione ed in particolare il diploma di specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva attivato presso questa Universita' ed e' aggiunta la tabella XLV/2 recante il relativo ordinamento didattico; Vista la tabella XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995 sopracitato ed in particolare il Capo I relativo alle norme comuni alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti; Viste le proposte formulate dagli Organi Accademici di questa Universita', rispettivamente in data 10/7/96 dal Consiglio di Facolta', 24/7/96 dal Consiglio di Amministrazione e 25/7/96 dal Senato Accademico volte ad ottenere la modifica di statuto all'art. 3.4.5 con l'inserimento dell'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/95 e con conseguente soppressione dell'articolato precedente; Vista la propria nota n. 35032 del 25/10/1996 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate; Vista la nota ministeriale, prot. n. 23 del 14/1/1997 con la quale si comunicava che il CUN, nella riunione del 12/12/1996, aveva espresso il parere di rinviare a questa Universita' le modifiche di statuto relative all'adeguamento della scuola di specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva perche' attraverso la compilazione della scheda delle risorse, desse le informazioni necessarie sulle strutture mancanti; Viste le delibere degli Organi Accademici di questa Universita' rispettivamente in data 23/4/97 del Consiglio di Facolta', 11/6/97 del Consiglio di Amministrazione, 12/6/97 del Senato Accademico, con le quali si e' espresso parere favorevole alla scheda di rilevamento delle risorse approvata dal Consiglio della scuola di specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la propria nota n. 25782 del 16/6/97 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate in merito alla scheda di rilevamento delle risorse; Vista la nota ministeriale n. 2172 del 17/9/1997 con la quale si trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal CUN nella seduta del 17/7/1997 in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva al fine di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11/5/1989, n. 168, il relativo decreto rettorale di modifica statutaria; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. All'art. 3.4.5 viene inserito, con conseguente abrogazione dell'articolato precedente, l'articolato relativo all'ordinamento della scuola di specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva di cui alla tabella XLV/2, Capo II, allegata al D.M. 11/5/1995. Art. 3.4.5 - Scuola di specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva. 3.4.5.1 - La Scuola di Specializzazione in Chirurgia plastica e ricostruttiva risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica. 3.4.5.2 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della Chirurgia plastica e ricostruttiva. 3.4.5.3 - La scuola rilascia il titolo di Specialista in Chirurgia plastica e ricostruttiva. 3.4.5.4 - Il Corso ha la durata di 5 anni. 3.4.5.5 - Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Facolta' di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del d.lvo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente ospedaliero delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Sede amministrativa della scuola e' la Clinica di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva. 3.4.5.6 - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi e' di 3 (tre) per ciascun anno di corso per un totale di n. 15 (quindici) tenuto conto della capacita' formative delle strutture di cui all'art. 3.4.5.5. Tabella A Area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari A. Area propedeutica generale. Obiettivi: lo specializzando deve conseguire la preparazione sulle conoscenze di base utili per la pratica applicativa di genetica e biologia dei trapianti, di embriologia con particolare riguardo alla teratologia, di anatomia ed istologia normale e patologica della cute, parti molli ed annessi, della fisiopatologia della riparazione tissutale con particolare riguardo alle ustioni. Settori: E09A Anatomia Umana, E09B Istologia, F03X Genetica Medica, F04A Patologia generale, F06A Anatomia patologica. B. Area propedeutica clinica. Obiettivi: lo specializzando deve conseguire la preparazione di base necessaria all'esecuzione di un intervento chirurgico in elezione ed in urgenza e per fronteggiare le differenti eventualita' che possono presentarsi nell'esercizio dell'attivita' chirurgica. Settori: F08A Chirurgia generale, F08B Chirurgia plastica. C. Area clinica complementare. Obiettivi: l'area deve fornire le conoscenze cliniche ed applicative integrative della chirurgia plastica. Settori: F10X Urologia, F12B Neurochirurgia, F13C Chirurgia maxillo- facciale, F15A Otorinolaringoiatria, F17X Malattie cutanee e veneree, F20X Ginecologia ed Ostetricia. D. Area disciplinare terapia e tecnica chirurgica. Obiettivi: l'area deve fornire la preparazione di base necessaria all'approfondimento della diagnostica, della patologia, della clinica e delle moderne tecniche chirurgiche necessarie per la pratica delle specialita'. Settore: F08B Chirurgia plastica. E. Area disciplinare metodologie complementari. Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze utili per la pratica applicativa delle metodologie di gestione e programmazione dell'attivita' chirurgica, delle applicazioni tecnologiche e di diagnostica strumentale, dei biomateriali e delle banche dei tessuti, delle terapie riabilitative. Settori: E07X Farmacologia, E10X Biofisica medica, F08B Chirurgia plastica. Tabella B Standard complessivo di addestramento professionalizzante Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione: a) aver frequentato un reparto di chirurgia generale e/o chirurgia d'urgenza e pronto soccorso per un periodo di 6 mesi; b) aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato: I. almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore; II. almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore; III. almeno 250 interventi di piccola chirurgia generale e specialistica, dei quali almeno il 30% condotti come primo operatore. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Nel Regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico. Ancona, 7 ottobre 1997 Il pro-rettore: Pacetti