IL RETTORE
 Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n.  1330,
e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto   il   testo  unico  delle  Leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente  l'istituzione del
Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
 Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
 Visto  il  Decreto Legislativo 8/8/1991, n. 257, con il quale si da'
attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio  del  26/1/1982  in
tema di formazione dei medici specialisti;
 Visto  il  decreto  del MURST 11/5/95, pubblicato in G.U. n. 167 del
19/7/95, con il quale sono aggiunti, all'elenco delle  lauree  e  dei
diplomi di cui alla tabella 1, annessa al regio decreto 30/9/1938, n.
1652,  e  successive modificazioni ed integrazioni, alcuni diplomi di
specializzazione ed in particolare il diploma di specializzazione  in
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva attivato presso questa Universita'
ed  e'  aggiunta  la  tabella  XLV/2  recante il relativo ordinamento
didattico;
 Vista la tabella XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995  sopracitato  ed  in
particolare  il  Capo  I  relativo  alle  norme comuni alle scuole di
specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti;
 Viste le  proposte  formulate  dagli  Organi  Accademici  di  questa
Universita',   rispettivamente  in  data  10/7/96  dal  Consiglio  di
Facolta', 24/7/96 dal Consiglio  di  Amministrazione  e  25/7/96  dal
Senato  Accademico  volte ad ottenere la modifica di statuto all'art.
3.4.5  con  l'inserimento  dell'articolato  relativo  all'ordinamento
della   scuola   di   specializzazione   in   Chirurgia   Plastica  e
Ricostruttiva di cui alla tabella XLV/2, Capo II,  allegata  al  D.M.
11/5/95 e con conseguente soppressione dell'articolato precedente;
 Vista  la  propria  nota  n.  35032 del 25/10/1996 con la quale sono
state  trasmesse  al  Ministero  dell'Universita'  e  della   Ricerca
Scientifica   e  Tecnologica  le  delibere  degli  Organi  Accademici
succitate;
 Vista la nota ministeriale, prot. n. 23 del 14/1/1997 con  la  quale
si  comunicava  che  il  CUN,  nella  riunione  del 12/12/1996, aveva
espresso il parere di rinviare a questa Universita' le  modifiche  di
statuto  relative all'adeguamento della scuola di specializzazione in
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva perche' attraverso la compilazione
della scheda delle risorse, desse le  informazioni  necessarie  sulle
strutture mancanti;
 Viste  le  delibere  degli  Organi  Accademici di questa Universita'
rispettivamente in data 23/4/97 del Consiglio  di  Facolta',  11/6/97
del  Consiglio di Amministrazione, 12/6/97 del Senato Accademico, con
le quali si e' espresso parere favorevole alla scheda di  rilevamento
delle    risorse    approvata   dal   Consiglio   della   scuola   di
specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva;
 Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le   nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art.  17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
 Vista  la  propria nota n. 25782 del 16/6/97 con la quale sono state
trasmesse al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate  in  merito
alla scheda di rilevamento delle risorse;
 Vista  la  nota  ministeriale  n. 2172 del 17/9/1997 con la quale si
trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal  CUN  nella
seduta  del  17/7/1997  in  merito  al  riordinamento della scuola di
specializzazione in Chirurgia Plastica e  Ricostruttiva  al  fine  di
predisporre,  ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 16 della legge
11/5/1989,  n.  168,  il  relativo  decreto  rettorale  di   modifica
statutaria;
                              Decreta:
 Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Ancona  approvato e
modificato  con  decreti  di  cui  nelle  premesse  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
 All'art.   3.4.5   viene  inserito,  con  conseguente    abrogazione
dell'articolato precedente, l'articolato    relativo  all'ordinamento
della   scuola   di   specializzazione   in   Chirurgia   Plastica  e
Ricostruttiva di cui alla tabella XLV/2, Capo II,  allegata  al  D.M.
11/5/1995.
 Art.  3.4.5  -  Scuola  di  specializzazione in Chirurgia Plastica e
Ricostruttiva.
 3.4.5.1 - La Scuola di  Specializzazione  in  Chirurgia  plastica  e
ricostruttiva   risponde   alle   norme   generali  delle  Scuole  di
Specializzazione dell'area medica.
 3.4.5.2 - La Scuola ha lo scopo di formare  medici  specialisti  nel
settore professionale della Chirurgia plastica e ricostruttiva.
 3.4.5.3  -  La scuola rilascia il titolo di Specialista in Chirurgia
plastica e ricostruttiva.
 3.4.5.4 - Il Corso ha la durata di 5 anni.
 3.4.5.5 - Concorrono al  funzionamento  della  Scuola  le  strutture
della   Facolta'   di  Medicina  e  Chirurgia  e  quelle  del  S.S.N.
individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma  2,  del
d.lvo   n.      502/1992   ed  il  relativo  personale  universitario
appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla  tabella
A e quello dirigente ospedaliero delle corrispondenti aree funzionali
e discipline.
 Sede amministrativa della scuola e' la Clinica di Chirurgia Plastica
e Ricostruttiva.
 3.4.5.6  - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere
ammessi e' di 3 (tre) per ciascun anno di corso per un totale  di  n.
15  (quindici) tenuto conto della capacita' formative delle strutture
di cui all'art. 3.4.5.5.
                                                            Tabella A
              Area di addestramento professionalizzante
             e relativi settori scientifico-disciplinari
 A. Area propedeutica generale.
 Obiettivi: lo specializzando deve conseguire la  preparazione  sulle
conoscenze  di  base  utili  per la pratica applicativa di genetica e
biologia dei trapianti, di embriologia con particolare riguardo  alla
teratologia,  di  anatomia  ed  istologia  normale e patologica della
cute, parti molli ed annessi, della fisiopatologia della  riparazione
tissutale con particolare riguardo alle ustioni.
 Settori:  E09A Anatomia Umana, E09B Istologia, F03X Genetica Medica,
F04A Patologia generale, F06A Anatomia patologica.
 B. Area propedeutica clinica.
 Obiettivi: lo specializzando deve conseguire la preparazione di base
necessaria all'esecuzione di un intervento chirurgico in elezione  ed
in  urgenza e per fronteggiare le differenti eventualita' che possono
presentarsi nell'esercizio dell'attivita' chirurgica.
 Settori: F08A Chirurgia generale, F08B Chirurgia plastica.
 C. Area clinica complementare.
 Obiettivi: l'area deve fornire le conoscenze cliniche ed applicative
integrative della chirurgia plastica.
 Settori: F10X Urologia, F12B Neurochirurgia, F13C Chirurgia maxillo-
facciale, F15A Otorinolaringoiatria, F17X Malattie cutanee e veneree,
F20X Ginecologia ed Ostetricia.
 D. Area disciplinare terapia e tecnica chirurgica.
 Obiettivi: l'area deve fornire la preparazione  di  base  necessaria
all'approfondimento della diagnostica, della patologia, della clinica
e  delle moderne tecniche chirurgiche necessarie per la pratica delle
specialita'.
 Settore: F08B Chirurgia plastica.
 E. Area disciplinare metodologie complementari.
 Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze utili  per
la pratica applicativa delle metodologie di gestione e programmazione
dell'attivita'  chirurgica,  delle  applicazioni  tecnologiche  e  di
diagnostica strumentale, dei biomateriali e delle banche dei tessuti,
delle terapie riabilitative.
 Settori: E07X Farmacologia, E10X Biofisica  medica,  F08B  Chirurgia
plastica.
                                                            Tabella B
                        Standard complessivo
                di addestramento professionalizzante
 Per  essere  ammesso  all'esame finale di diploma, lo specializzando
deve  dimostrare   d'aver   raggiunto   una   completa   preparazione
professionale specifica, basata sulla dimostrazione:
  a)  aver frequentato un reparto di chirurgia generale e/o chirurgia
d'urgenza e pronto soccorso per un periodo di 6 mesi;
  b) aver personalmente eseguito atti medici specialistici,  come  di
seguito specificato:
   I. almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10%
condotti come primo operatore;
   II.  almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il
20% condotti come primo operatore;
   III.  almeno  250  interventi  di  piccola  chirurgia  generale  e
specialistica, dei quali almeno il 30% condotti come primo operatore.
 Infine,  lo  specializzando  deve  aver partecipato alla conduzione,
secondo  le  norme  di   buona   pratica   clinica,   di   almeno   3
sperimentazioni cliniche controllate.
 Nel    Regolamento   didattico   d'Ateneo   verranno   eventualmente
specificate le tipologie dei diversi interventi ed il  relativo  peso
specifico.
  Ancona, 7 ottobre 1997 Il pro-rettore: Pacetti